regolamento bruxelles 1 bis
Le convenzioni di cui all’articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento. Introduzione. Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. 2. Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento. La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Introduzione e piano del lavoro. ★ Regolamento bruxelles 1 bis: Add an external link to your content for free. Reg. matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-lare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), Contenuto trovato all'interno – Pagina 2051). Non è del tutto chiara, tuttavia, l'eventuale interazione di questa previsione con le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni stabilite nel regolamento «Bruxelles I bis».87 85 V. art. 58 lett. d, e, fe art. 14. 1; GU C 15 del 15.1.1997, pag. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di Lugano del 2007. L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS NELLA PRATICA GIUDIZIARIA ITALIANA 1 SOMMARIO: 1. Ce 414/2001, che . L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust. 2. Salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario. 32; GU L 304 del 30.10.1978, pag. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 1. Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6) (la «Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. 2. 3. (CE) n.2201/2003 (c.d. 1 che è fanciullo ("child") il . 1. 2. Bruxelles II-bis in European Papers, 2016, Vol. L’autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell’attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione. Il regolamento, generalmente noto come regolamento Bruxelles II bis(1) , si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a eccezione della Danimarca. Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. 4. Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza. 1. 2, pp. Bruxelles I-bis)4 interviene su questa disciplina e pre- senta alcune interessanti novità, in particolare con riguardo al regime di circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari, che per lo più non sono state valutate positivamente dalla dottrina a causa del loro effetto restrittivo5. Contenuto trovato all'interno1 ss.). Successivamente il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (in Gazz. Uff. - L n. 351 del 20.12.2012, pp. 1 ss), anche noto come Regolamento Bruxelles I bis, in vigore dal 10.1.2015, ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1. 1. Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell’articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») (5). Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: 2. 81, Cooperazione giudiziaria in materia civile, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj, Select all documents based on this document, Select all implementing acts based on this document, Select all delegated acts based on this document, Select all legislative procedures based on this document, Select all documents mentioning this document, Display the Official Journal containing the document, Portal of the Publications Office of the EU, articolo 24 paragrafo 1 Preliminary question submitted by, articolo 7 punto 2 Preliminary question submitted by, articolo 7 punto 1 punto (a) Preliminary question submitted by, articolo 7 punto 1 punto (b) TIRE 2 Preliminary question submitted by, articolo 7 punto 1 Preliminary question submitted by, articolo 7 punto 1 punto (c) Preliminary question submitted by, articolo 7 paragrafo 1 punto (a) Preliminary question submitted by, articolo 7 paragrafo 1 punto (b) TIRE 2 Preliminary question submitted by, articolo 1 paragrafo 2 punto (b) Preliminary question submitted by, articolo 25 paragrafo 1 Preliminary question submitted by, articolo 4 paragrafo 1 Preliminary question submitted by, articolo 5 paragrafo 1 Preliminary question submitted by, articolo 7 paragrafo 1 punto (b) TIRE 1 Preliminary question submitted by, articolo 7 paragrafo 1 punto (c) Preliminary question submitted by, articolo 7 paragrafo 5 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 2 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 3 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 4 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 5 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 6 Preliminary question submitted by, capo II SECTION 7 Preliminary question submitted by, articolo 11 paragrafo 1 punto (b) Preliminary question submitted by, articolo 13 paragrafo 2 Preliminary 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